Home Italia abolito il divieto di costituire bande armate politicizzate
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Il 15 marzo 2010, l'articolo 2268 del decreto 66/2010, che comincia a pagina 50 della settima e ultima parte di un provvedimento lunghissimo, al comma 297 (pagina 57) abolisce il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43 ("divieto delle associazioni avente carattere militare"). Viene così eliminato dall'ordinamento italiano il reato di banda armata a scopi politici. Il decreto infatti vietava di costituire o mantenere associazioni militari aventi scopi politici.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'8 maggio 2010, entrerà in vigore domani 9 ottobre 2010.

Qui sotto, vi presentiamo il decreto abrogato nella sua interezza.



Decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43

(dalla Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1948, n. 40).

Art. 1.

Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni di carattere militare, le quali perseguono,
anche indirettamente, scopi politici, è punito con la reclusione da uno a dieci anni.

Chiunque vi partecipa è punito con la reclusione fino a diciotto mesi.

La pena è da uno a cinque anni se è trovato in possesso di armi.

Ai fini del presente decreto, si considerano associazioni di carattere militare quelle costituite mediante
l’inquadramento degli associati in corpi, reparti o nuclei, con disciplina ed ordinamento gerarchico interno analoghi
a quelli militari, con l’eventuale adozione di gradi o di uniformi, e con organizzazione atta anche all’impiego
collettivo in azioni di violenza o di minaccia.

Non è ammesso l’arresto preventivo nei casi previsti dal secondo comma del presente articolo.

Art. 2.

Alle associazioni od organizzazioni dipendenti o collegate con partiti politici o aventi anche indirettamente
fini politici è vietato di dotare di uniformi o di divise i propri aderenti.

Sono eccettuate le associazioni od organizzazioni costituite a fine sportivo e gli istituti di carattere culturale
od educativo.

I trasgressori sono puniti con la pena dell’arresto da sei mesi a tre anni e le uniformi sono confiscate.

Art. 3.

Il Ministro per l’interno è autorizzato a vietare, limitatamente a determinati periodi di tempo, l’uso
in pubblico di uniformi o di divise da parte di associazioni od organizzazioni di qualsiasi natura.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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