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Il governo Berlusconi approva un decreto che riforma l'uso di filmati in rete, dichiarando che ogni cambiamento delle norme è conforme alle richieste europee. Abbiamo letto il decreto e lo abbiamo confrontato coi dispositivi europei, per verificare se questo fosse vero o meno. E abbiamo scovato alcune sorprese.
Dopo l'approvazione in singola lettura presso Camera e Senato del decreto-legge di applicazione delle direttive europee (al cui interno appare la discussa norma che impone agli enti locali la privatizzazione del servizio idrico integrato), torna nuovamente a farsi largo in questi giorni il tema "Europa", con la presentazione in Senato (per un parere consultivo di nessun potere vincolante) del decreto legislativo di attuazione della direttiva europea 2007/65/CE sulle trasmissioni audiovisive, approvato il 17 dicembre scorso in Consiglio dei Ministri.
Il cuore della direttiva europea in questione consiste nella definizione di misure ed obblighi di massima a cui tutti i sistemi radiotelevisivi di ogni nazione devono necessariamente sottostare (modalità di rettifica delle notizie, richiesta di autorizzazioni governative per la trasmissione di filmati, tutela rigida dei diritti d'autore ed altro ancora).
In questi giorni moltissime sono state le prese di posizioni a difesa o in opposizione al provvedimento italiano. Numerose, in particolare, sono state le critiche ad uno dei punti più delicati e controversi del provvedimento: l'introduzione delle web-tv e dei servizi di trasmissione multimediale in rete nell'elenco dei sistemi radiotelevisivi.
Questo inserimento, in assenza di ulteriori normative chiarificatrici, rischia di impedire nei fatti l'utilizzo o lo scambio di materiale multimediale in rete nelle modalità adottate finora. Anche l'utilizzo di uno spezzone di tg in un blog potrebbe costituire potenzialmente una violazione. Per non parlare dell'obbligo di rettifica per tutti gli organi di informazione on-line.
Il governo ha difeso la scelta dirottando ogni critica e responsabilità all'Unione Europea. Le opposizioni hanno gridato al "sistema illiberale". Gli organi di informazione hanno cavalcato lo scontro.
Ma un elemento di fondamentale chiarezza è mancato all'appello dell'informazione e della politica: l'aspetto principale dell'intera vicenda. Ovvero, cosa dice in realtà la direttiva europea tanto discussa?
Il provvedimento europeo è un complesso di ventinove articoli di modifica alla precedente direttiva del 1989. E, come ogni documento europeo ufficiale, è costituito da una premessa (importante tanto quanto la parte meramente legislativa) composta da diversi "considerandi". Sessantotto in questo caso specifico.
E a dissolvere ogni dubbio vengono in soccorso tre considerandi in particolare: il 15, il 16 ed il 21.
Il 15 recita quanto segue: "Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe obbligare o incoraggiare gli Stati membri a imporre nuovi sistemi di concessione di licenze o di autorizzazioni amministrative per alcun tipo di servizi di media audiovisivi".
Ciò che invece il governo, all'articolo 17 dello schema di decreto, si appresta ad introdurre per i sistemi di distribuzione audiovisiva in rete, attraverso una non meglio precisata estensione del vigente sistema di autorizzazioni alla pubblicazione on-line di filmati di varia natura.
Il considerando "successivo" esplicita con chiarezza le realtà audiovisive a cui la direttiva si rivolge: "(La direttiva) non dovrebbe comprendere le attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell’ambito di comunità di interesse".
Eppure, stando a quanto stabilito dal decreto di dicembre (art.4, comma 1), nei vincoli rientrano tutte quelle attività che anche in rete mettono a disposizione materiale audiovisivo. Vengono escluse dal pacchetto di obblighi le sole realtà in cui il contenuto audiovisivo ha "un carattere non incidentale".
Pertanto canali come Youtube o Youreport necessiterebbero di apposite autorizzazioni alla pubblicazione del materiale (con conseguenti obblighi sul rispetto stringente del diritto d'autore e dell'identiticabilità del "fornitore" del servizio).
Infine, la normativa sull'obbligo di rettifica. Il decreto impone (art. 17, comma 1) ai telegiornali trasmessi in rete (non meglio specificati), oltre alla formale registrazione, l'obbligo di rettificare eventuali notizie lesive per qualcuno entro 48 ore dalla richiesta della "parte lesa", nella stessa fascia oraria e con lo stesso rilievo dato alla notizia presunta lesiva.
Il considerando 21 della direttiva europea, a questo proposito, recita: "L’ambito di applicazione della presente direttiva non dovrebbe comprendere le versioni elettroniche di quotidiani e riviste".


