Home Italia la Corte Costituzionale cancella l'aggravante di clandestinità
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Era stato il primo di quella lunga serie di provvedimenti in tema di giustizia denominati "pacchetti sicurezza", elaborato sull'onda di una crescente attenzione verso i crimini cosiddetti comuni, commessi in particolar modo da minoranze etniche.

Il pacchetto anti-crimine sorto su quell'onda oggi perde un pezzo: il 5 luglio scorso la Corte Costituzionale ha proclamato, attraverso sentenza numero 249, la piena incostituzionalità della nuova aggravante di clandestinità.


Tra i ricordi di molti cittadini italiani alberga ancora oggi la drammatica vicenda di Alexandru Loyos e Karol Racz, i due cittadini rumeni incriminati per il celebre stupro al Parco della Caffarella, gettati al pubblico ludibrio, citati dalla stampa sempre attraverso i soprannomi ("faccia da pugile") e mai attraverso i nomi anagrafici e sistemati sul patibolo prima ancora del processo.
Salvo poi scoprire, grazie all'analisi delle intercettazioni telefoniche, la loro totale estraneità ai fatti.

I loro nomi, da colpevoli, rimbalzavano da un giornale all'altro senza sosta. I loro nomi, da innocenti, riuscirono a strappare a fortuna qualche riga in una quinta o sesta pagina.

Il pacchetto anti-crimine sorto su quell'onda di indignazione oggi perde un pezzo: il 5 luglio scorso la Corte Costituzionale ha proclamato, attraverso sentenza numero 249, la piena incostituzionalità della nuova aggravante di clandestinità.

Il comma 1 lettera f) del primo articolo del pacchetto sicurezza (legge 125 del 24 luglio 2008) introduceva una nuova circostanza aggravante comune: la collocazione in status di clandestinità da parte dell'autore del reato; in altre parole, chiunque fosse stato condannato per aver commesso un reato di qualsiasi tipo, avrebbe incontrato un aumento considerevole di pena qualora fosse stato uno straniero privo di regolare permesso di soggiorno in Italia.

Oggi questa norma scompare dall'ordinamento penale italiano.

Le motivazioni addotte dalla Corte Costituzionale sono numerose, a partire dal richiamo di precedenti sentenze su temi analoghi, secondo le quali "i diritti inviolabili spettano ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani. La condizione giuridica dello straniero non deve essere pertanto considerata – per quanto riguarda la tutela di tali diritti – come causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi".

E inoltre, "il principio costituzionale di eguaglianza in generale non tollera discriminazioni fra la posizione del cittadino e quella dello straniero".

Gli articoli violati da tali norme sono il 3 ed il 25 della Costituzione. Secondo la Consulta, infatti, "si deve ricordare che le «condizioni personali e sociali» fanno parte dei sette parametri esplicitamente menzionati dal primo comma dell’art. 3, quali divieti direttamente espressi dalla Carta costituzionale".

Tra le motivazioni che delineano questa violazione della Carta, il principio secondo cui "comportamenti pregressi dei soggetti non possono giustificare normative penali che attribuiscano rilevanza ad una qualità personale e la trasformino, con la norma considerata discriminatoria, in un vero “segno distintivo” delle persone rientranti in una data categoria, da trattare in modo speciale e differenziato rispetto a tutti gli altri cittadini".

L'incostituzionalità del provvedimento è aumentata, secondo i rilievi della Corte, dall'incoerenza giuridica di trasformare l'ingresso irregolare nello stato italiano, con la stessa legge, da illecito amministrativo ad illecito penale. Infatti l'introduzione parallela di un'aggravante comune per reati commessi da stranieri "clandestini" in Italia di fatto poneva "le premesse per possibili duplicazioni o moltiplicazioni sanzionatorie, tutte originate dalla qualità acquisita con un’unica violazione delle leggi sull’immigrazione".

Inoltre, "non solo lo straniero in condizione di soggiorno irregolare, a parità di comportamenti penalmente rilevanti, è punito più gravemente del cittadino italiano o dell’Unione europea, ma lo stesso rimane esposto per tutto il tempo della sua successiva permanenza nel territorio nazionale, e per tutti i reati previsti dalle leggi italiane (tranne quelli aventi ad oggetto condotte illecite strettamente legate all’immigrazione irregolare), ad un trattamento penale più severo".

Infine, il legislatore "non può introdurre automaticamente e preventivamente un giudizio di pericolosità del soggetto responsabile, che deve essere frutto di un accertamento particolare, da effettuarsi caso per caso, con riguardo alle concrete circostanze oggettive ed alle personali caratteristiche soggettive".

"In considerazione di tutte le ragioni indicate, la norma censurata deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione degli artt. 3, primo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione".

Lo scardinamento di uno dei punti chiave dell'operazione-sicurezza del governo per palese incostituzionalità oggi trova spazio in poche righe su qualche spazio d'informazione in rete.
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